La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS
Le associazioni, iscritte o meno nel Registro nazionale del Terzo Settore, devono convocare l’assemblea una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20, c. 1, del codice civile).
La norma (articolo 2364 comma 2 del c.c.), stabilisce che il legale rappresentante deve convocare l’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e porre all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto gestionale.
L’articolo 13 del Decreto legislativo 117/2017 stabilisce:
al 1° comma che “gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l’andamento economico gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”;
al 2° comma che “il bilancio degli Enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”;
al 3° comma è scritto che esso deve essere redatto in conformità con la modulistica di cui all’allegato 1 del decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Decreto 117/2017 prescrive inoltre il deposito del bilancio entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
L’iter di approvazione del bilancio d’esercizio
FASE 1: Il Presidente convoca l’organo amministrativo (Direttivo o Presidenza) nei termini stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni all’associazione.
FASE 2: Il Presidente o un socio designato, illustra al direttivo la bozza di bilancio; se ricorrono i requisiti di cui all’articolo 30 del CTS1, sarà necessaria una relazione scritta dell’organo di controllo che supporti la relazione del Presidente; se ricorre il caso di cui all’articolo 312 del CTS sarà necessaria la relazione dell’organo di revisione.
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1 Art. 30
Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
2 Art. 31
Revisione legale dei conti
Il direttivo prende atto e, salvo osservazioni, chiede al presidente di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.
FASE 3: L’assemblea dei soci, letto il verbale del direttivo, l’eventuale relazione dell’organo di controllo o dei revisori, delibera in merito all’approvazione del bilancio
Il decreto “Milleproroghe” ha prorogato fino al 31 luglio 2023 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo, e di fare, altresì, ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
L’approvazione da parte dell’assemblea degli associati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.
Mentre la generalità degli enti non lucrativi deve semplicemente predisporre ed approvare il bilancio di esercizio e non ha l’obbligo di depositarlo presso alcun ente o istituzione, gli ETS hanno l’ulteriore obbligo di depositarlo telematicamente presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno.
Il rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi per gli enti non lucrativi che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare il 30 aprile è il termine per un altro adempimento importante, ovvero la redazione del rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’anno precedente.
Tale obbligo è disposto dall’art.20, c. 2, del dpr 600 del 1973, e riguarda appunto le raccolte fondi disciplinate dall’art.143, c. 3 del dpr 917 del 1986 ed effettuate dall’ente nell’anno precedente: per ogni raccolta deve essere redatto un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione oltre che una breve descrizione dell’evento.
Pur non disponendo la normativa in maniera chiara sul punto, è opportuno che il rendiconto della raccolta fondi venga firmato dal Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo.
A tale adempimento sono soggetti anche gli enti del Terzo settore, i quali devono utilizzare lo schema predefinito disposto dal decreto ministeriale 9 giugno 2022.
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1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. 2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.