Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Indeducibili senza attività promozionale
L’articolo 90, comma 8, della L. 289/2002 prevede la deducibilità al 100% del costo della sponsorizzazione da parte dell’azienda che lo sostiene nel limite dell’importo annuo di € 200.000,00 secondo quanto stabilito dalla circolare 21/2003 dell’Agenzia delle Entrate. Le sponsorizzazioni hanno natura pubblicitaria e non di rappresentanza per cui i corrispettivi erogati devono essere finalizzati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’impresa e il beneficiario (l’A.S.D.) dovrà porre in essere una specifica attività finalizzata a tale promozione. Questi presupposti, più volte ribaditi dalla Cassazione (vedi sentenze n. 21578/2017 e n. 2990/2021), escludono qualsiasi dubbio in merito alle modalità con cui deve essere esplicitato il contratto con lo sponsor. La procedura consigliata in merito è la seguente:
- Lettera con la quale l’A.S.D. chiede l’erogazione di un contributo finalizzato alla sponsorizzazione;
- Risposta da parte del potenziale erogatore del contributo (ditta, azienda, negozio, etc..);
- Verbale del direttivo con cui si prende atto della risposta del potenziale erogatore e mandato al presidente di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;
- Elaborazione e invio della fattura con IVA al 22% (si ricorda che la sponsorizzazione è a tutti gli effetti attività commerciale);
- Monitoraggio della sponsorizzazione che consiste nella verifica del rispetto di quanto concordato a livello contrattuale con riferimento agli importi erogati, all’attività pubblicitaria che deve essere svolta in via continuativa in funzione dei tempi concordati nel contratto.
La Cassazione (con l’ordinanza 6386/2022) ha definitivamente sciolto il dubbio su una questione spesso posta dall’Agenzia delle Entrate e che riguarda l’effettivo beneficio sui ricavi della sponsorizzazione. In alcuni casi l’AE ha opposto la indeducibilità della sponsorizzazione perché questa non aveva avuto alcun risvolto in termini di incremento dei ricavi, né l’azienda erogatrice aveva potuto dimostrare una pianificazione finalizzata all’incremento di tali ricavi. Con questa ordinanza la Cassazione ha ribadito che le spese di sponsorizzazione sono deducibili in quanto oneri finalizzati a diffondere l’immagine e il prestigio dell’impresa. ATTENZIONE, tale sentenza si riferisce alle sponsorizzazioni e non anche alla mera pubblicità che è altro rispetto all’argomento trattato.
7 settembre 2023 Maurizio Paolucci
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Formazione, ruoli e incarichi
- Presidente provinciale delle Acli di Frosinone.
- Presidente regionale Patronato Acli del Lazio.
- Membro del Comitato esecutivo nazionale Patronato Acli.
- Direttore responsabile Acli Service Terra di Lavoro S.r.l.
- Giornalista pubblicista.
- Membro della Società Geografica Italiana.
- Laurea in Scienze politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II.
- Laurea in Scienze storiche, Università degli Studi di Napoli.
- Borsa di studio del Banco di Napoli per lo studio dei Fondi Strutturali per il Mezzogiorno (FESR e FSE).
- Esperto nella gestione contabile e fiscale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
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